Sez. 3, Sentenza n. 102 del 11/01/1982 (Rv. 417784 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI IMPROMOVIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTI DI COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL FATTO OGGETTO DEL DECRETO PREDETTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI IMPROMOVIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTI DI COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL FATTO OGGETTO DEL DECRETO PREDETTO.*
Il decreto di impromovibilità dell'Azione penale, ai sensi dello art. 74 cod. proc. pen., non producendo gli effetti della cosa giudicata né dando luogo a preclusioni di sorta, non impedisce al giudice civile, che sia stato adito per il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, una diversa definizione e qualificazione dello stesso fatto, con la conseguenza che, salva la rimessione degli Atti al giudice penale (artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ.) nel caso emergano fatti diversi da quelli valutati nel decidere l'archiviazione, e non siano intervenute cause estintive del reato od impeditive dell'Esercizio dell'Azione penale, il giudice civile può considerare il danno non patrimoniale, previo l'autonomo accertamento degli elementi costitutivi del reato estinto o non più perseguibile, non incidendo siffatta Estinzione sulle obbligazioni civili da esso derivanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)