Sez. L, Sentenza n. 15630 del 12/12/2000 (Rv. 542585 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica quale fonte oggettiva di prova - Presupposti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
La consulenza tecnica, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Tale รจ il caso in cui debbano accertarsi per via contabile i rapporti di dare ed avere tra le parti di un rapporto di subagenzia protrattosi nel tempo con l'espletamento di prestazioni non specificamente limitate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)