Sez. 2, Sentenza n. 7880 del 27/09/1994 (Rv. 487909 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica quale fonte oggettiva di prova - Presupposti - Rilievi contrari alla consulenza trascurati nella valutazione del giudice di merito - Vizio di insufficiente motivazione - Requisiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
Poiché la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, è necessario che i contrari rilievi, eventualmente contenuti in una consulenza di parte, perché possano determinare - se trascurati nelle valutazioni del giudice di merito - il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, siano precisi e circostanziati, e tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)