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Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 08/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162612 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E LA ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - FURTO CONTESTATO - RICETTAZIONE RITENUTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162612-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E LA ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - FURTO CONTESTATO - RICETTAZIONE RITENUTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza postula una sostanziale modificazione del fatto originariamente contestato - il fatto ritenuto resta identico anche se di contenuto e intensità minore di quello contestato, né sussiste violazione del detto principio quando rimane inalterata quella parte dell'attività del soggetto avente carattere determinante sia ai fini della originaria incriminazione, sia nella qualificazione giuridica ritenuta in sentenza. (fattispecie: furto contestato, ricettazione ritenuta). (V mass n 153446, con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. A; (Conf mass n 155097; (Conf mass n 155698; (Conf mass n 155734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)