Sez. 3, Sentenza n. 9657 del 17/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155698 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - MUTAZIONE DEL FATTO CONTESTATO - CONDIZIONI.*
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Deve ravvisarsi la "violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. solo quando il fatto contestato venga modificato nella sua essenza; ne deriva che il mutamento di elementi secondari, non ingenerando alcuna incertezza sull'oggetto dell'imputazione e non inficiando, quindi, le garanzie della difesa, non viola il disposto del predetto articolo". (Conf mass n 142377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)