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Sez. 5, Sentenza n. 24469 del 09/04/2019 Cc. (dep. 31/05/2019) Rv. 276513 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna in primo grado al risarcimento del danno - Impugnazione dell’imputato - Prescrizione in appello - Mancanza di manifestazione di interesse della parte civile per il giudizio d'appello - Decisione agli effetti civili - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276513-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche al risarcimento del danno, è tenuto a decidere su tale ultima questione effettuando una "plena cognitio" sulla responsabilità dell'imputato, anche se la parte civile non abbia manifestato espressamente il proprio interesse alla trattazione del procedimento in appello e non vi abbia partecipato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che, dopo aver interpellato mediante comunicazione di cancelleria la parte civile perché manifestasse il proprio interesse alla celebrazione del processo, in assenza di risposta, aveva dichiarato la prescrizione del reato e revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)