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Sez. 5, Sentenza n. 39471 del 04/06/2013 Ud. (dep. 24/09/2013) Rv. 257199 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Mancata presentazione delle conclusioni in sede di appello - Statuizione di condanna alle spese in favore della parte civile - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257199-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

È legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)