Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018) Rv. 273338 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza di conclusioni della parte civile nel giudizio di appello - Revoca implicita - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)