Sez. 1, Sentenza n. 17014 del 26/08/2004 (Rv. 576267 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Inapplicabilità del termine annuale in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Applicabilità anche nel caso di procedimenti introdotti da ricorso - Onere della prova - Distribuzione tra le parti - Fattispecie in tema di dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 202 legge fallim.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indipendentemente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso (nella fattispecie, si trattava di procedimento camerale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, su ricorso del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 202 legge fall.), non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., sicché il contumace è onerato tanto della prova della nullità della citazione o della relativa notificazione, quanto di quella della non conoscenza del processo a causa di dette nullità; tuttavia la prova relativa a quest'ultima circostanza non è necessaria allorché vi sia nullità della notificazione della citazione, essendo detto vizio, salvo prova contraria, tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza stessa del giudizio, con la conseguenza che in tal caso, dal momento che è la rituale notificazione dell'atto introduttivo a determinare la conoscenza legale del giudizio, la nullità di tale notificazione dà luogo alla presunzione di non conoscenza del processo, incombendo, quindi, a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto detta conoscenza di fatto nonostante quella nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)