Sez. 1, Sentenza n. 44 del 10/01/1973 (Rv. 361792 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ORDINANZA DI MODIFICAZIONE IN APPELLO DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ORDINANZA DI MODIFICAZIONE IN APPELLO DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non e ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione contro l'ordinanza con cui la Corte di appello, in un procedimento di separazione personale di coniugi, abbia modificato i provvedimenti adottati nel giudizio di primo grado in ordine all' affidamento della prole.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)