Sez. 1, Sentenza n. 23 del 04/01/1978 (Rv. 389306 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Poiche il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, e esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitivita, e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo d'impugnazione, la proponibilita di detto ricorso va negata nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi (art 708 cod proc civ), ancorche riguardanti i rapporti patrimoniali fra i coniugi medesimi, trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa, e, comunque, idonei a produrre effetti solo in via provvisoria, fino alla sentenza che concluda il giudizio. (V 44/73, mass n 361792; (V 569/66, mass n 321133).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)