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Sez. 1, Sentenza n. 6389 del 28/10/1983 (Rv. 431121 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431121-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. È esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione; conseguentemente non è proponibile detto ricorso nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi (art. 708 ultimo comma cod. proc. civ.), trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa e comunque idonei a produrre effetti soltanto provvisori fino alla sentenza che conclude il giudizio, mentre la potenziale definitività di tali provvedimenti, in ipotesi di Estinzione del processo, è irrilevante ai fini dell'acquisizione iure del carattere definitivo in senso giuridico. (V 44/73, mass n 361792; (V 569/66, mass n 321133; (Conf 23/78, mass n 389306).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)