Sez. 3, Sentenza n. 8775 del 12/08/1991 (Rv. 473494 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini | Comunicazione del diniego di rinnovazione - Specificazione analitica del motivo sul quale la disdetta è fondata - Necessità - Modificazione generica - Nullità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini
L'art. 29 comma quarto, della legge n. 392 del 1978, a norma del quale nella comunicazione del diniego di rinnovazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei precedenti commi dello stesso articolo 29, sul quale la disdetta è fondata, va interpretato nel senso che esso imponga una specificazione analitica del motivo di diniego con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e realizzabilità dell'intendimento dedotto in giudizio e, dopo il rilascio, il controllo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della detta legge. Ne consegue che il generico richiamo all'intento di destinare l'immobile locato all'esercizio di un'attività professionale del locatore, o di un suo parente entro il secondo grado in linea retta, non costituisce valido motivo di diniego della rinnovazione del contratto da parte del locatore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)