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Sez. 3, Sentenza n. 7232 del 29/03/2006 (Rv. 588123 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili in tema di rinnovazione tacita alla scadenza - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588123-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In presenza di un contratto di affitto agrario in deroga, stipulato con l'assistenza delle associazioni professionali di categoria, le parti possono, tra l'altro, derogare al precetto previsto dall'art. 4 della legge n. 203 del 1982 in tema di rinnovazione tacita del contratto alla scadenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - avuto riguardo ad apposita clausola contrattuale che, ponendo riferimento alla data di scadenza convenzionalmente predeterminata e dispensando il concedente dall'obbligo della preventiva disdetta, era volta ad escludere, in deroga all'art. 4 della citata legge n. 203 del 1982, la tacita rinnovazione del contratto - aveva erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie negoziale l'istituto della rinnovazione tacita che, invece, le parti avevano espressamente inteso escludere).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 51, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 55, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)