Sez. 3, Sentenza n. 594 del 22/01/1999 (Rv. 522544 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili (art. 55 legge 203 del 1982) - Ammissibilità - Condizioni - Assistenza delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Espressa indicazione della non conformità delle singole clausole alle disposizioni legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Il contratto di affitto di un fondo rustico concluso, ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali è valido anche con riferimento alla clausole pattuite in deroga alla disciplina legale, senza che sia, altresì, necessaria la espressa precisazione, accanto ad ognuna delle clausole predette, della non conformità alla previsione legislativa in concreto derogata (nella specie, concluso "inter partes" un contratto di affitto contenente la espressa previsione della durata quinquennale del rapporto con correlativo obbligo di immediato rilascio del terreno alla scadenza da parte dell'affittuario, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto valida tale clausola, derogatoria al disposto dell'art. 4 della legge 203 del 1982 - obbligo di disdetta a carico del concedente -, poiché legittimamente convenuta in presenza delle competenti organizzazioni di categoria, ed aveva altresì escluso che la mancata indicazione, in seno alla clausola predetta, della non conformità alla relativa previsione legislativa ne potesse inficiare la validità).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 51, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)