Sez. L, Sentenza n. 3403 del 03/06/1982 (Rv. 421382 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, i limiti e le preclusioni stabiliti dagli artt. 416, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. riguardano la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito in senso proprio e non si applicano alle eccezioni in senso improprio, o mere difese, che, contestando la fondatezza della domanda, deducono questioni rilevabili d'ufficio. (Conf 4630/80, mass n 408449; (Conf 4080/80, mass n 407976 prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)