Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 24/02/1981 (Rv. 411690 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE CONFESSORIA SERVITUTIS E SUCCEDANEA AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE O DEL DETENTORE DI UN IMMOBILE - ESCLUSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ILLECITO ALTRUI IMPEDIMENTO ALLA DISPONIBILITA ED AL GODIMENTO DELLA COSA - LEGITTIMAZIONE DEI PREDETTI - SUSSISTENZA - MOMENTO COSTITUTIVO E DI DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO DANNOSO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE CONFESSORIA SERVITUTIS E SUCCEDANEA AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE O DEL DETENTORE DI UN IMMOBILE - ESCLUSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ILLECITO ALTRUI IMPEDIMENTO ALLA DISPONIBILITA ED AL GODIMENTO DELLA COSA - LEGITTIMAZIONE DEI PREDETTI - SUSSISTENZA - MOMENTO COSTITUTIVO E DI DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO DANNOSO.*
Il possessore o detentore di un immobile (nella specie acquirente in base a contratto di vendita con effetto traslativo differito), pur potendo usufruire delle servitu esistenti a favore del bene, non puo avvalersi dell'Azione confessoria servitutis, ne dell'Azione di risarcimento del danno, succedanea alla confessoria, che spettano ambedue, esclusivamente, al titolare del diritto reale di servitu, ma puo agire in giudizio per il risarcimento del danno che gli derivi per l'illecito altrui impedimento alla disponibilita ed al godimento della cosa indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere, in quanto l'Azione di responsabilita non postula necessariamente una identita tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprieta o di godimento, potendo anche il detentore materiale della cosa, in relazione a particolari circostanze di fatto o di diritto, essere danneggiato dall'attivita illecita concernente la cosa stessa. Ne consegue che l'Azione di risarcimento del danno spettante al possessore o detentore della cosa puo essere esercitata dal momento del verificarsi dell'evento dannoso, e che dallo stesso momento incomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art 2947 cod civ. (Conf 2780/79, mass n 399083; (Conf 3705/75, mass n 377918; (Conf 2253/78, mass n 391650; (Conf 803/77, mass n 384400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)