Sez. 4, Sentenza n. 1519 del 13/10/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175070 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATO COLPOSO - COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLE NORME DI CONDOTTA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA PER LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PENALE - ESCLUSIONE - NESSO EZIOLOGICO TRA CONDOTTA ED EVENTO DI DANNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATO COLPOSO - COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLE NORME DI CONDOTTA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA PER LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PENALE - ESCLUSIONE - NESSO EZIOLOGICO TRA CONDOTTA ED EVENTO DI DANNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il comportamento imprudente o contrario alle norme di condotta non è sufficiente da solo a determinare la responsabilità penale in ordine al reato colposo, ma occorre che tale comportamento determini o contribuisca a determinare l'evento di danno. (nella specie è stata annullata la sentenza del giudice di merito per difetto di motivazione in ordine agli elementi di colpa ravvisati a carico del ricorrente, non risultando accertato che il trasporto della vittima sul ciclomotore dell'imputato contro il divieto di legge abbia in qualche modo contribuito a cagionare il sinistro, dovuto conclusivamente all'urto del ciclomotore contro un mucchio di materiale ferroso sul lato destro della strada non segnalato). (V mass n 158778; (V mass n 154424; (Conf mass n 107367).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)