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Sez. 3, Sentenza n. 6968 del 26/05/2000 (Rv. 536960 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica del decreto di fissazione dell' udienza di comparizione - Modalità stabilite dagli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. - Violazione - Conseguenze - Illegittimità dell' ordinanza di convalida dell'ingiunzione, ai sensi dell'art. 23 legge 689/1981.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536960-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, prevista dall'art. 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, per decidere sull'opposizione a sanzione amministrativa, deve esser effettuata rispettando l'ordine delle modalità stabilito dagli articoli 137 segg. cod. proc. civ., altrimenti l'ordinanza di convalida dell'ingiunzione, emessa dal giudice ai sensi del medesimo art. 23, quinto comma, per mancata comparizione delle parti, è illegittima (nella specie la Cassazione ha annullato l'ordinanza di convalida perché, non reperito l'opponente nella residenza dichiarata in ricorso, ai sensi dell'art. 22 quarto comma, legge 689/1981, il decreto non era stato notificato secondo le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., ma direttamente depositato nella cancelleria del giudice adito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)