Sez. 1, Sentenza n. 34141 del 15/07/2015 Cc. (dep. 04/08/2015) Rv. 264586 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità dell'istanza introduttiva del procedimento - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità nel giudizio di legittimità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di esecuzione, l'inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del relativo procedimento è rilevabile anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, operando per analogia, il generale principio contenuto nell'art. 591, comma 4, cod.proc.pen., che prevede la rilevabilità dell'inammissibilità delle impugnazioni in ogni stato e grado del processo in coerenza con i principi della ragionevole durata del processo e della efficienza processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato ritenendo la prevalenza della immediata dichiarazione della inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., rispetto al rilievo della incompetenza del giudice "a quo", che aveva rigettato nel merito una istanza di rideterminazione della pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)