Sez. 1, Sentenza n. 4246 del 08/05/1987 (Rv. 453002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI UNO DI ESSI IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE - NOTIFICAZIONE CON DEPOSITO IN CANCELLERIA PER MANCATA ELEZIONE DEL DOMICILIO NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE ADITO - INAMMISSIBILITÀ - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO L'ALTRO PROCURATORE - PRESUNZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI UNO DI ESSI IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE - NOTIFICAZIONE CON DEPOSITO IN CANCELLERIA PER MANCATA ELEZIONE DEL DOMICILIO NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE ADITO - INAMMISSIBILITÀ - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO L'ALTRO PROCURATORE - PRESUNZIONE.*
Qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, con autonomi poteri, la circostanza che uno soltanto di essi eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del giudice adito, ovvero abbia eletto domicilio nel luogo in cui esso ha Sede, non autorizza la notificazione degli Atti all'altro procuratore con deposito in cancelleria, in relazione al fatto che egli, appartenente a diversa circoscrizione, non abbia provveduto a sua volta ad eleggere domicilio in detto luogo (art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), perché, in tale situazione, in Mancanza di dichiarazioni contrarie, deve presumersi che anche l'altro procuratore abbia inteso domiciliarsi presso lo stesso luogo del collega, cui è accomunato nella difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)