Sez. 2, Sentenza n. 12405 del 10/10/2001 (Rv. 549582 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Notificazione - Al procuratore - Esercizio della professione di uno di essi in altra circoscrizione - Notificazione con deposito in cancelleria per mancata elezione del domicilio nella circoscrizione del giudice adito - Inammissibilità - Elezione di domicilio presso l'altro procuratore - Presunzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI
Qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due difensori con autonomi poteri, uno solo dei quali abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario adito, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (ovvero la notifica dell'impugnazione) deve essere effettuata nei confronti di detto difensore e non nei confronti dell'altro presso la cancelleria del giudice "a quo", in quanto quest'ultima notificazione è inefficace ove sia effettuata nonostante vi sia stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza nei predetti luoghi da parte del difensore o del rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)