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Sez. L, Sentenza n. 402 del 13/01/2012 (Rv. 620906 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Declaratoria d'illegittimità del licenziamento - Obbligazioni contributive e previdenziali - Indennità sostitutiva di preavviso - Spettanza - Configurabilità all'omissione o evasione contributiva - Sussistenza - Fondamento - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620906-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

La pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ed effetti retroattivi, che comportano la non interruzione, "de iure", del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale. Ne consegue che, in tale ipotesi, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso atteso che la consequenziale obbligazione contributiva avrebbe dovuto essere assolta con riferimento temporale al recesso datoriale comunque efficace. Ne consegue, altresì, che, per l'omesso o tardivo versamento dei contributi, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, con esclusione della sanzione "una tantum" ove la denuncia spontanea sia intervenuta nei sei mesi dal temine stabilito per il pagamento, senza che rilevi, a tal fine, il momento della pronuncia giudiziale di annullamento del licenziamento salva la prevista denuncia spontanea nei sei mesi dal termine stabilito per il relativo pagamento, e non dalla suddetta pronuncia giudiziale di annullamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)