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Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 22/02/1986 (Rv. 444584 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444584-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per regolamento di Competenza, non è consentita la proposizione del ricorso incidentale, poiché l'art. 47, comma primo, cod. proc. civ. consente alle parti, cui il ricorso è notificato, soltanto la facoltà di depositare scritture difensive e documenti. (Conf 5597/83, mass n 430534; (Conf 2639/82, mass n 420502; (Conf 3524/80, mass n 407362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)