Sez. 1, Sentenza n. 451 del 19/01/1984 (Rv. 432679 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DI IMPOSIZIONE - INTERRUZIONE DERIVANTE DALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA - RIGETTO DEL RICORSO PER TARDIVITÀ - IRRILEVANZA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERSISTENZA - TERMINE FINALE.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DI IMPOSIZIONE - INTERRUZIONE DERIVANTE DALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA - RIGETTO DEL RICORSO PER TARDIVITÀ - IRRILEVANZA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERSISTENZA - TERMINE FINALE.*
In materia di imposte di consumo, il reclamo in via amministrativa contro l'accertamento ha efficacia interruttiva dalla prescrizione in favore di entrambe le parti, e tale effetto permane finché non sia intervenuta la decisione definitiva sul reclamo, anche se questo sia stato proposto tardivamente, atteso che in ogni caso, ai sensi dell'art. 47 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138, prima della decisione del sindaco è impedita l'attività di riscossione del tributo, né comunque della ritualità del ricorso può farsi giudice l'ufficio o l'organo deputato alla riscossione. (V 1334/78, mass n 390698; (V 4180/75, mass n 378525; (Conf 3156/71, mass nn 354525 e 354526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)