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Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 17/03/1978 (Rv. 390698 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - RECLAMO DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - IN FAVORE DI ENTRAMBI I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - PRINCIPIO GENERALE DISPOSTO IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO E DI SUCCESSIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390698-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - RECLAMO DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - IN FAVORE DI ENTRAMBI I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - PRINCIPIO GENERALE DISPOSTO IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO E DI SUCCESSIONE - APPLICABILITA.*

Le Disposizioni contenute negli artt 141 della legge di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, e 90 della legge sulle imposte di successione, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, in base alle quali il reclamo del contribuente in via amministrativa interrompe la prescrizione sia a favore del contribuente stesso, sia a favore dell'ufficio, con effetti permanenti durante il procedimento amministrativo, configurano espressione di un principio generale in materia di imposte indirette, ravvisabile nell'esigenza di evitare che il credito tributario, interamente rimesso in discussione del ricorso del contribuente, possa estinguersi durante il tempo in cui e offerta all'amministrazione la possibilita di riesaminare la conformita a legge della propria pretesa. Dette Disposizioni, pertanto, trovano applicazione anche con riguardo ad imposte indirette diverse da quelle di registro e di successione, quale l'imposta di consumo. (Conf 4180/75, mass n 378525; (Conf 187/75, mass n 373365; (Conf 3156/71, mass n 354526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)