Sez. L, Sentenza n. 5149 del 09/05/1991 (Rv. 472067 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese concedenti credito a medio termine alle medie e piccole industrie - Natura commerciale - Conseguenze - Obbligo di iscrizione dei dirigenti all'INPS - Sussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1963 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973) che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPDAI di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro assegnati o aggregati, quali esercenti attività industriali, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'I.N.P.S.) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 cod. civ., che, senza alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 l'ambito della nozione di imprenditore di cui all'art. 2082 dello stesso codice, mediante la previsione delle imprese industriali (dirette alla produzione di beni o servizi) e delle imprese commerciali in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni), costituendo le successive previsioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dello stesso art. 2195 mere specificazioni di tali due categorie generali. Pertanto, l'attività di concessione del credito a medio termine alle medie e piccole industrie non ha carattere industriale (onde i dirigenti degli istituti di mediocredito non vanno iscritti all'INPDAI ma all'INPS), in quanto essa - anche non considerandola specificamente bancaria, ex art. 2195 n. 4 cod. civ., in ragione del divieto di raccolta del risparmio ordinario e della limitazione dei soggetti beneficiari del credito - va comunque definita, in quanto intermediaria nello scambio del denaro, come commerciale ai sensi dell'art. 2195 n. 2 cod. civ., mentre la stessa attività, per la sua intrinseca autonomia rispetto a quella delle imprese industriali beneficiarie dei finanziamenti, non è qualificabile come meramente ausiliaria dell'attività (industriale) delle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)