Sez. L, Sentenza n. 4421 del 20/04/1995 (Rv. 491909 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE | Disposizione ex art. 2195, primo comma, cod. civ. - Carattere definitorio - Nozione di imprenditore ex nn. 1 e 2 - Carattere esaustivo - Successive previsioni ex nn. 3, 4 e 5 - Mere specificazioni di quelle dei primi due numeri - Configurabilità.
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2195 cod. civ.. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082 cod. civ.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del primo comma del citato art. 2195 cod. civ., sono mere specificazioni, motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi due punti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)