Sez. 1, Sentenza n. 2511 del 13/12/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144429 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - MALATTIA E INFERMITA - RAPPORTI - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - EVENTUALE RILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - MALATTIA E INFERMITA - RAPPORTI - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - EVENTUALE RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini della sussistenza del vizio parziale o totale di mente, l'infermita mentale, anche se esprime un concetto piu ampio di quello di malattia mentale, deve discendere sempre da una causa patologica tale da alterare i processi dell'intelligenza o della volonta. Normalmente gli stati emotivi e passionali non escludono ne diminuiscono, per espressa disposizione legislativa, l'imputabilita e solo eccezionalmente tali stati possono incidere sulla stessa, qualora, esorbitando dalla sfera psicologica, siano la manifestazione esterna di un vero e proprio squilibrio psichico integrante una infermita mentale clinicamente apprezzabile. (sulla distinzione tra infermita e malattia, V mass nn 137863, 136556, 134871, 132428, 129997, 122471 e 112713).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)