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Sez. 3, Sentenza n. 664 del 20/01/1993 (Rv. 480360 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Diritto del locatore al canone di locazione nella misura legalmente dovuta - Sopravvenienza di norme relative al canone nel corso del giudizio - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480360-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Il locatore ha diritto di ottenere, durante l'occupazione di fatto dell'immobile da parte del conduttore inadempiente all'obbligo di restituzione, il canone di locazione nella misura legalmente dovuta anche in applicazione di norme sopravvenute nel corso del giudizio, senza che ciò comporti di per sè manifestazione di volontà di rinnovare il rapporto locatizio o di instaurarlo ex novo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)