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Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011 (Rv. 615954 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Accoglimento parziale della domanda in primo grado - Rigetto della domanda di maggiore risarcimento danno per mancanza di prova - Appello incidentale - Necessità - Sussistenza - Semplice riproposizione della domanda alla prima udienza - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615954-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Ove il giudice di primo grado, pur accogliendo in parte la domanda dell'attore, abbia negato il diritto al risarcimento del danno in maggiore misura per riscontrate carenze probatorie, la pronuncia sul merito va intesa come un rigetto in senso proprio; ne consegue che la parte, qualora intenda ripresentare la domanda al giudice di appello sulla base di ulteriore materiale probatorio, ha l'onere di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., non potendosi limitare, a pena di inammissibilità, ad avanzare tale domanda alla prima udienza di comparizione davanti al giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)