diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19145 del 23/09/2004 (Rv. 577321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Azione di regresso proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in garanzia - Rigetto della domanda proposta dall'attore - Appello del medesimo - Riproposizione della domanda di regresso nei confronti del garante - Appello incidentale condizionato - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare nei suoi confronti azione di regresso alla quale sia rimasto estraneo l'attore - ipotesi in cui la domanda del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale - qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)