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Sez. 2 - , Sentenza n. 14515 del 28/05/2019 (Rv. 654080 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Eccezione in senso stretto - Mere difese - Nozione - Contestazione relativa alla mancanza del presupposto dell’azione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654080-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)