Sez. 2, Sentenza n. 30820 del 24/11/2025 (Rv. 676980-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. - Incidenza sul solo quantum - Sussistenza - Deduzione della sua tardività - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Ragioni. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.
Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 502, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)