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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018 (Rv. 650608 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Mere difese - Nozione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650608-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)