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Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 09/05/1991 (Rv. 472085 - 01)

Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Conclusione del contratto - Disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario - Mutuo di scopo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472085-01

Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguenziale insorgenza dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica quando la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, mentre non rileva, a detto fine, che si verta in tema di mutuo cosiddetto di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)