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Sez. 1, Sentenza n. 1224 del 15/02/1999 (Rv. 523215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Menzione del rigoroso compimento di tutte le formalità previste dall'art. 8 della legge 890/82 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rinnovazione a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523215-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel concetto di necessaria "menzione di tutte le formalità eseguite", così come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, deve ricomprendersi anche l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico - e, cioè, lasciando comunque un avviso -, ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma: l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge 890/82, comporta l'inesistenza della notificazione stessa, e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. (principio affermato in relazione ad una vicenda notificatoria nella quale l'annotazione delle formalità eseguite era contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento, e non dava atto di tutte le formalità compiute dall'ufficiale postale, in particolare non specificando il luogo di affissione dell'avviso). (V. Sent. Corte cost. 346/98).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)