Sez. 2, Sentenza n. 3707 del 19/09/1995 Cc. (dep. 22/11/1995) Rv. 203120 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere | Reato di cui all'art. 2 Legge n. 898 del 1986 - Rapporto con la truffa - Natura sussidiaria rispetto alla truffa - Conseguenze - Fattispecie in tema di produzione di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie false, deve ritenersi - anche precedentemente all'introduzione nel testo normativo, ad opera dell'art. 73 Legge 19 febbraio 1992, n. 142, dell'inciso "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis cod. pen." - di carattere sussidiario e non speciale rispetto al reato di truffa, sicché trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'agente si sia limitato solo ad esporre dati e notizie false, mentre i fatti connotati da più gravi elementi di frode ricadono nella figura della truffa. (Nella specie la Corte ha ritenuto l'applicabilità del meno grave reato di cui all'art. 2 della Legge n. 898 del 1986 in quanto l'imputato aveva domandato il contributo comunitario allegando una semplice dichiarazione mendace, ancorché resa dinanzi a pubblico ufficiale in sostituzione di atto notorio - per cui era stato incriminato anche per la relativa falsità - senza tuttavia compiere ulteriore o diversa attività tesa all'induzione in errore gli organi eroganti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)