Sez. 2, Sentenza n. 9118 del 04/04/1996 Ud. (dep. 15/10/1996) Rv. 206203 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Frode comunitaria - Ha carattere sussidiario rispetto alla truffa in danno della C.E.E. - Applicabilità di tale ipotesi solo quando l'agente si sia limitato a esporre dati e notizie falsi.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo Agricolo Europeo (FEOGA), costituisce norma sussidiaria e non speciale rispetto al reato di truffa, trovando applicazione nell'ipotesi in cui l'agente si sia limitato soltanto a esporre dati e notizie falsi, mentre i fatti connotati da ulteriori e più gravi elementi di frode, quali la formazione e utilizzazione di falsi documenti, ricadono nella figura di truffa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 701 del 1986, e non del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen., nell'avere l'agente dichiarato, ai fini della richiesta premio per produttori di agnelli leggeri di cui al Regolamento C.E.E. 3007/84, di avere, contrariamente al vero, 570 pecore in allevamento). (Conf. Corte cost., sent. n. 25 del 1994; Cass., II, 27 giugno 1996, Sarini non mass.; Ved. Rg. C.E.E. n. 3007/84).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 27/10/1986 num. 701, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)