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Sez. 3, Sentenza n. 8997 del 29/04/2005 (Rv. 581149 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto del coltivatore diretto - Rinuncia anteriore alla "denuntiatio" - Invalidità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581149-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

L'invalidità della rinuncia ad un diritto non ancora sorto (e, conseguentemente, non ancora noto al futuro titolare nel suo concreto contenuto) comporta che il coltivatore diretto non possa validamente rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli "ex lege" prima della "denuntiatio" da parte del proprietario venditore (momento, questo, che segna la nascita del suo diritto consentendogli di valutare tutti gli elementi della vendita decisa dal proprietario, con particolare riguardo al nome dell'acquirente e al prezzo del trasferimento).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)