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Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 29/09/1995 (Rv. 494138 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto del coltivatore diretto ex legge n. 590 del 1965 e legge n. 817 del 1971 - Rinuncia del coltivatore premia della "denuntiatio" da parte del proprietario venditore - Invalidità.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494138-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione a lui spettante in forza della legge 26 maggio 1965 n. 590 e della legge 14 agosto 1971 n. 817 prima della "denuntiatio" da parte del proprietario venditore che contrassegna la nascita stessa del suo diritto, in quanto una consapevole e responsabile rinuncia può aversi solo nella ipotesi in cui il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, quindi, abbia avuto tempestiva e rituale conoscenza della vendita decisa dal proprietario, in particolare del nome dell'acquirente e del prezzo del trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)