Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 30/03/2011 (Rv. 617264 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Assicurazione della r.c.a. - Invito ad una composizione bonaria della vertenza, rivolto dall'assicuratore al danneggiato dopo lo spirare del termine di prescrizione - Valutabilità come rinuncia alla prescrizione - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Qualora, in una situazione nella quale, dopo lo svolgimento di trattative per la definizione bonaria od anche in assenza di esse e della sola manifestazione della pretesa, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale, la società assicuratrice della responsabilità civile (o, come nella specie, il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice in l.c.a.) manifesti al danneggiato, con una lettera, l'invito a riprendere la trattativa per la "definizione del sinistro", il comportamento dell'assicuratore è apprezzabile come comportamento implicante rinunzia ad avvalersi della prescrizione già maturata agli effetti dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)