Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 12/12/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262356 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen. - Mancanza di spazio intramurario individuale minimo - Sindacabilità da parte della Corte di cassazione - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen., il sindacato di legittimità in ordine alle modalità di computo dello spazio intramurario individuale minimo, la cui determinazione deriva da canoni e "standard" giurisdizionali, in difetto di qualunque disposizione normativa, può essere compiuto esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione, attesa l'ammissibilità del ricorso per Cassazione contro la decisione del magistrato di sorveglianza solo per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)