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Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003 (Rv. 561381 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Condono alle spese di consulenza tecnica di parte - Prova dell'avvenuto pagamento - Necessità - Esclusione - Prova della effettività delle spese - Necessità.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561381-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)