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Sez. L, Sentenza n. 3402 del 16/02/2006 (Rv. 587260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina introdotta dal CCNL 26 novembre 994 per i dipendenti postali.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici: che nell'ordinamento vige il principio generale per cui l'obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro deve ritenersi funzionalmente legata all'esecuzione della prestazione lavorativa, sicché la risoluzione del rapporto esclude che il dipendente possa godere degli aumenti retributivi previsti con decorrenza successiva al suo collocamento a riposo ed esclude altresì che detti aumenti possano essere inclusi nel computo di istituti che utilizzano come base di calcolo la retribuzione goduta al momento del pensionamento, salvo contraria previsione della contrattazione collettiva; che nessuna deroga ai predetti principi generali è stata disposta dall'art. 65 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, norma che ha previsto sì l'attribuzione degli aumenti contrattuali, alle scadenze fissate, "al personale in servizio alla data dell'1 ottobre 1994", ma senza significare con ciò che gli incrementi spettino per intero indistintamente a tutto il personale in servizio a quella data, significando invece che l'essere in servizio all'1 ottobre 1994 costituisce solo la condizione minima per fruire degli aumenti contrattuali, che matureranno di volta in volta in favore dei lavoratori in servizio all'entrata in vigore dei singoli scaglioni; che l'accordo sindacale del 23 dicembre 1994, sottoscritto il 9 gennaio 1995 - laddove stabilisce che l'art. 65 del CCNL va inteso nel senso che "gli incrementi sui minimi tabellari mensili lordi spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date" - non ha valore innovativo, ma costituisce norma interpretativa della disposizione del contratto collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)