Sez. 5 - , Sentenza n. 33327 del 29/11/2023 (Rv. 669568 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 - Atto impositivo - Allegazione ad esso degli atti di riferimento - Necessità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)