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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Avviso di liquidazione - Motivazione "per relationem" ad atto non allegato ma agevolmente conoscibile dal contribuente - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664341-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)