Sez. L, Sentenza n. 4312 del 23/07/1982 (Rv. 422282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA NEL CASO DI INTERRUZIONE - MORTE O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE - CONSEGNA DELLA COPIA DELLA SENTENZA CON CONTESTUALE PRECETTO - DECORRENZA TERMINI BREVI EX ART. 326 COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA NEL CASO DI INTERRUZIONE - MORTE O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE - CONSEGNA DELLA COPIA DELLA SENTENZA CON CONTESTUALE PRECETTO - DECORRENZA TERMINI BREVI EX ART. 326 COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ.*
Nel caso in cui il procuratore costituito dalla parte sia deceduto successivamente alla discussione della causa, la notificazione della sentenza eseguita personalmente a detta parte è idonea, a norma degli artt. 286 e 301 cod. proc. civ., a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 dello stesso codice, senza che possa rilevare in senso ostativo la circostanza che la notificazione sia stata effettuata con consegna della copia della sentenza in Forma esecutiva e con contestuale precetto, trattandosi di manifestazione di intento del notificante non preclusiva e comunque non incompatibile con gli effetti legali tipici derivanti dai citati articoli del codice di rito. (Conf 1024/68, mass n 332444; (Conf 339/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)