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Sez. L, Sentenza n. 5416 del 06/10/1988 (Rv. 460042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE DI PAGA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE DI PAGA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La particolare penosità del lavoro svolto di domenica comporta che al lavoratore il quale provi di aver prestato servizio in detto giorno festivo (nel che si esaurisce il fatto costitutivo del diritto azionato) spetti, nonostante l'avvenuto godimento del riposo settimanale in un giorno diverso, una maggiorazione di paga per il lavoro svolto di domenica, salva la prova, gravante sul datore di lavoro, della fondatezza della deduzione difensiva (costituente eccezione non proponibile per la prima volta in appello) che la retribuzione corrisposta al lavoratore comprende, in conformità alla disciplina contrattuale del rapporto, anche il corrispettivo del maggior disagio per il lavoro domenicale. (Conf 2112/88, mass n 457264; (Conf 1648/88, mass n 457672; (Conf 8476/87, mass n 456008).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)