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Sez. 2, Sentenza n. 683 del 10/03/1972 (Rv. 356778 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - VALORE COSTITUTIVO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356778-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - VALORE COSTITUTIVO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art 9 della legge 25 luglio 1956, n 860 ha valore costitutivo solo per particolari fini, quale quello di giovarsi della esenzione da certi obblighi, specie di carattere tributario, cui l'impresa artigiana non puo sottrarsi se non dando la prova di essere iscritta nel relativo albo; ad ogni altro fine, come a quello di rinvenire la regolamentazione normativa applicabile ai rapporti tra l'impresa e i suoi dipendenti, deve farsi ricorso, secondo i principi, al criterio della effettiva attivita svolta, e, nel caso di attivita plurime non autonome, all'accertamento di quella che si dimostrera prevalente.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)